Ti è mai capitato di dover prestare la tua attività lavorativa oltre l’orario normale di lavoro concordato?
Lo sai che l’orario di lavoro eseguito oltre il tuo orario contrattuale viene definito come orario straordinario?
Vediamo assieme in questo articolo cosa prevede la normativa.
L’orario di lavoro è disciplinato dal D.Lgs. 66/2003, il quale definisce come orario di lavoro straordinario “il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro”, ovvero oltre le 40 ore settimanali.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
Infatti, come evidenziato nel podcast – Orario di lavoro, Riposi e Pause https://valentinafilippini.it/orario-lavoro-riposi-pause/-, il lavoro settimanale non può eccedere le 48 ore settimanali, salvo deroghe.

Come avviene la modalità di esecuzione delle prestazioni?
La modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario è regolamentata dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Nel caso in cui il contratto collettivo nazionale di lavoro non preveda nulla, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
Quando si può ricorrere al lavoro straordinario?
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:
- casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
- casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
- eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva, nonché l’allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse preventivamente, comunicati agli enti pubblici competenti o alle rappresentanze sindacali.
Tutto ciò salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
E in merito alla retribuzione, vi sono particolarità?
Per quanto riguarda la remunerazione, il lavoro straordinario deve essere computato a parte nella busta paga e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
I contratti collettivi possono in ogni caso consentire, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, che i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.