La malattia consiste in una assenza dal rapporto di lavoro subordinato causata da una impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa.
Durante l’evento di malattia il lavoratore ha diritto ad una retribuzione o ad una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità, come previsto dall’Art. 2110 C.c.
Il lavoratore, il cui datore di lavoro è obbligato al versamento del contributo di malattia, avrà diritto ad una indennità di malattia a carico dell’INPS corrisposta nel cedolino paga.
Da quando decorre l’indennità di malattia e quanto viene corrisposto?
L’indennità di malattia a carico dell’INPS viene erogata a partire dal 4° giorno di malattia e termina con la scadenza della prognosi, ovvero con la fine della malattia stessa.
L’INPS ha previsto un periodo massimo di erogazione dell’indennità di malattia, ovvero per un massimo di 180 giorni in un anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

Quanto spetta?
Ai lavoratori dipendenti viene riconosciuta un’indennità pari a
- 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno;
- 66% della retribuzione media giornaliera dal 21° al 180° giorno.
I primi tre giorni, definiti come giorni di carenza, non sono indennizzati dall’INPS, ma dal datore di lavoro, come concordato dalla ormai quasi totalità dei contratti collettivi nazionali del lavoro.
Infine, molti CCNL hanno stabilito un’integrazione dell’indennità durante il periodo di conservazione del posto di lavoro, fino ad una determinata quota o al 100% della normale retribuzione.