Il libretto famiglia è uno strumento che permette alle persone fisiche di retribuire attività lavorative occasionali e saltuarie.
Le prestazioni di lavoro occasionale che possono essere svolte attraverso l’utilizzo del libretto famiglia sono:
- lavori domestici;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane;
- insegnamento privato supplementare.
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Il libretto famiglia è un portafoglio nominale del valore di 10 euro utilizzabile per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora.
Dal valore nominale vanno decurtati i contributi previdenziali alla Gestione Separata, il premio assicurativo INAIL e il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale, fino ad ottenere il valore netto del buono che corrisponde a 8 euro per ogni ora di prestazione effettuata.
Il libretto famiglia prevede inoltre dei limiti economici di utilizzo; nell’arco di un anno civile non può superare i seguenti importi:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, i compensi non possono superare i 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei lavoratori, i compensi non possono superare i 5.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni lavoratore per il medesimo utilizzatore, i compensi non possono superare i 2.500 euro.

Ma come si attiva il libretto famiglia?
Il libretto famiglia può essere attivato personalmente oppure avvalendosi dell’aiuto di un intermediario abilitato, quale il Consulente del Lavoro, o tramite i patronati o contact center dell’INPS.
Prima di poter ricorrere a tale strumento sia il prestatore di lavoro che l’utilizzatore devono registrarsi sull’apposito canale all’interno del portale INPS. Una volta eseguita la registrazione, l’utilizzatore provvederà a finanziare il proprio portafoglio andando a versare l’importo corrispondente alle ore di prestazione richieste.
Contrariamente a come avveniva con i vecchi voucher, ora l’erogazione del compenso al prestatore avviene a cura dell’INPS entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.
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Come avviene la comunicazione delle ore da svolgere?
L’utilizzatore è tenuto a comunicare, al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione stessa: i dati identificativi del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione, il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione, la durata della prestazione, l’ambito di svolgimento della prestazione e altre informazioni per la gestione del rapporto.