Log in

Le festività nel rapporto di lavoro dipendente

Cosa sono le festività?

Le festività sono delle giornate riconosciute a livello nazionale come giorno di riposo.

Si distinguono in festività nazionali e patronali e vengono retribuite al lavoratore come normale retribuzione.

Quali sono le festività riconosciute in busta paga?

Le festività riconosciute ai lavoratori dipendenti sono stabilite dalla legge e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e sono:

  • Il primo giorno dell’anno, 1° Gennaio
  • Il giorno dell’Epifania, 6 Gennaio
  • Il Lunedì di Pasqua, Giorno dell’Angelo
  • L’Anniversario della Liberazione d’Italia, 25 Aprile
  • La Festa dei Lavoratori, 1° Maggio
  • La Festa della Repubblica, 2 Giugno
  • L’Assunzione della Beata Vergine, 15 Agosto
  • Ognissanti, 1° Novembre
  • Immacolata Concezione, 8 Dicembre
  • Santo Natale, 25 Dicembre
  • Santo Stefano, 26 Dicembre

A queste festività si aggiunge il giorno di riposo in onore del Santo Patrono del Comune in cui ha sede il lavoro, e la festività soppressa del 4 novembre, spostata alla prima domenica del mese di novembre.

Che differenza c’è tra festività goduta e festività non goduta?

Le Festività non godute sono quelle che cadono durante il giorno di riposo o di domenica. Si definiscono non godute in quanto il lavoratore non può godere del giorno della festività.

Ad esempio, se il giorno dell’Assunzione della Beata Vergine (15 agosto) cade di domenica e la domenica è giorno di riposo del lavoratore, il lavoratore non può godere del riposo ed ha diritto una retribuzione extra sulla busta paga. La festività verrà indicata nel corpo del cedolino e sarà denominata festività non goduta.

Le festività godute invece, sono quelle che cadono durate i giorni feriali.

Preme inoltre evidenziare che la domenica di Pasqua viene considerata un giorno festivo solamente da determinati contratti nazionali.

Oltre alle giornate indicate, vi sono anche 4 festività soppresse (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, San Pietro e Paolo).

Queste festività soppresse sono state compensate da molti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in 32 ore di permesso retribuito, definiti come permessi Ex-festività.

Per approfondire l’argomento oggetto del presente articolo contattami cliccando qui

Tags:

#dipendenti, #festività, #retribuzione

Le iscrizioni per il Webinar

Congedo Parentale

sono chiuse.