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Contributi INPS: Esonero 0,80% contributi a carico del lavoratore dipendente

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto una agevolazione contributiva INPS pari allo 0,80% per i lavoratori dipendenti.

Nello specifico all’Art. 1, comma 121, la legge n. 234/2021 ha previsto quanto segue “in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.”

In data 22 marzo 2022, L’INPS con circolare n. 43, ha fornito le prime indicazioni operative in merito all’esonero.

A chi si applica

L’esonero è rivolto a tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici o privati, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Assetto, misura e durata dell’esonero

L’esonero ha validità dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Consiste in una riduzione dello 0,80% della aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La condizione per ottenere tale agevolazione è che la retribuzione imponibile del lavoratore non ecceda l’importo mensile di 2.692,00€, maggiorato per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

L’esonero si applica sulla retribuzione lorda del lavoratore e in caso di superamento di tale soglia non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore.

Cosa si intende con maggiorazione del rateo di tredicesima

Nel mese di competenza di dicembre 2022 la riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura dello 0,80% sarà riconosciuta:

  • Sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692,00€;
  • Sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a 2.692,00€.

Quali sono le condizioni di spettanza

L’agevolazione si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, per il periodo di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto della soglia limite di retribuzione mensile pari a 2.692,00€.

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Tags:

#inps #esonerocontributivo, #lavoratori

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