In questo articolo mi soffermo su due chiarimenti che ha fornito l’INPS con la pubblicazione del messaggio 4042 del 9 novembre 2022, nello specifico:
- Rientro nel posto di lavoro e decorrenza dell’esonero;
- Portabilità dell’esonero in caso di successivo cambio del datore di lavoro;
circa la corretta applicazione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità.
Se non sai di cosa si tratta ti invito a leggere il mio articolo dal titolo “Esonero contributivo 50% INPS – rientro della lavoratrice madre”.
Rientro nel posto di lavoro e decorrenza dell’esonero
L’esonero 50% INPS si applica a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso avvenga tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.
L’INPS ha precisato, attraverso la pubblicazione del messaggio in oggetto, cosa si intende per rientro effettivo indicando che
- le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, ferie, malattia, permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022;
- viceversa, laddove vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità (anche eventualmente seguito, senza soluzione di continuità, da un periodo di congedo parentale), le eventuali successive ipotesi di fruizione (totale o parziale) dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’applicazione dell’esonero in trattazione.
Pertanto, qualora una lavoratrice sia effettivamente rientrata in servizio al termine del periodo di astensione obbligatoria e – successivamente al rientro – si sia avvalsa del congedo facoltativo, la stessa avrà diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto a partire dalla data del primo rientro effettivo nel posto di lavoro.

Ma c’è di più.
L’ente di previdenza ha previsto all’interno del messaggio alcune ipotesi che potrebbero configurarsi.
“1° esempio
Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022
Fruizione del congedo parentale (con integrazione del datore di lavoro): dal 19 luglio 2022 al 7
settembre 2022
Fruizione ferie: dall’8 al 14 settembre 2022.
Rientro effettivo nel posto di lavoro: 15 settembre 2022
Imponibile complessivo nel mese 2.200 euro (di cui 200 euro di integrazione datoriale).
Il diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro,
ossia dal 15 settembre 2022, per un anno, e quindi fino al 14 settembre 2023.”
“2° esempio
Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022
Rientro effettivo nel posto di lavoro: 19 luglio 2022
Fruizione del congedo parentale: dall’8 agosto 2022 al 7 settembre 2022
Fruizione ferie: dall’8 al 14 settembre 2022
Il diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro,
ossia dal 19 luglio 2022, per un anno, e quindi fino al 18 luglio 2023.”
“3° esempio
Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022
Fruizione del congedo parentale (con integrazione da parte del datore di lavoro): dal 19 luglio
2022 al 14 settembre 2022
Rientro effettivo nel posto di lavoro: 15 settembre 2022
Fruizione ferie: dall’19 al 23 settembre 2022
Malattia: dal 26 al 30 settembre 2022
Imponibile complessivo nel mese 1.350 euro (di cui 200 euro di integrazione datoriale).
Il diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro,
ossia dal 15 settembre 2022, per un anno, e quindi fino al 14 settembre 2023.”
“4° esempio
Termine del congedo obbligatorio: 18 luglio 2022
Fruizione del congedo parentale (con integrazione da parte del datore di lavoro): dal 19 luglio
2022 al 7 settembre 2022
Fruizione ferie: dall’8 al 14 settembre 2022
Rientro effettivo nel posto di lavoro: 15 settembre 2022
Malattia: dal 21 al 30 settembre 2022
Imponibile complessivo nel mese 1.700 euro (di cui 200 euro di integrazione datoriale).
Il diritto all’applicazione dell’esonero in oggetto decorre dal rientro effettivo nel posto di lavoro,
ossia dal 15 settembre 2022, per un anno, e quindi fino al 14 settembre 2023.”
Portabilità dell’esonero in caso di successivo cambio del datore di lavoro
Quando la lavoratrice sia rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità, in caso di successivo cambio di datore di lavoro, occorre distinguere tra le seguenti due ipotesi:
Prima ipotesi: nel caso in cui ci sia soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non può essere riconosciuto. Rispetto al nuovo rapporto, infatti, difetterebbe la sussistenza del presupposto incentivato, cioè il rientro dopo la maternità;
Seconda ipotesi: nel caso in cui non ci sia soluzione di continuità (ad esempio, trasferimento di azienda; cessione di contratto), poiché il nuovo datore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente, l’esonero continua a trovare applicazione, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro.
Nel caso in cui la lavoratrice, invece, non sia rientrata nel posto di lavoro relativo al rapporto contrattuale in costanza del quale si è verificata l’astensione per maternità, l’esonero può essere riconosciuto presso il datore di lavoro che successivamente assume la lavoratrice – poiché, rispetto a esso, si verifica il primo rientro effettivo dall’astensione.