La Legge di Bilancio 2022 ha previsto un esonero contributivo INPS pari al 50% per quelle lavoratrici che rientrano, entro il 31.12.2022, dal congedo di maternità.
Il 19.09.2022 l’INPS ha pubblicato una circolare illustrando le istruzioni per la fruizione dell’esonero 50%.
In questo articolo riepilogo, attraverso una tabella, cosa è stato previsto dalla Legge di Bilancio 2022 e da INPS.

Esonero dal versamento dei contributi INPS 50%
Lavoratrici che possono accedere al beneficio | Possono accedere al beneficio tutte le lavoratrici madri che rientrino nel posto del lavoro dopo aver fruito del congedo di maternità. La misura non si applica nei confronti delle lavoratrici dipendenti della pubblica Amministrazione. L’esonero contributivo riguarda i seguenti rapporti di lavoro: – A tempo indeterminato – A tempo determinato – Part time – Apprendistato – Instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della Legge 142/2001 – Somministrati |
Fruizione del congedo di maternità | L’esonero spetta in favore delle lavoratrici madri al rientro del congedo di maternità obbligatorio. Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione è necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità del periodo di interdizione post partum. Diversamente da quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022, l’INPS ha previsto che nel caso in cui la lavoratrice dipendente fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura in oggetto può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. Essendo per espressa previsione legislativa, l’agevolazione in trattazione una misura sperimentale per l’anno 2022, il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31.12.2022. |
Assetto e misura dell’esonero | L’esonero è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice madre ha una durata massima di 12 mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità. |
Condizioni di spettanza | La misura agevolativa si applica sulla quota di contributi a carico della lavoratrice madre, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato del settore privato, sia instaurati che instaurandi, a condizione che il rientro nel posto di lavoro avvenga entro il 31.12.2022. L’agevolazione non è un incentivo alla assunzione e di conseguenza non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, al possesso, ai sensi dell’Art. 1 comma 1175, della Legge 296/2006 del documento unico di regolarità contributiva. |
Coordinamento con altre agevolazioni | L’esonero contributivo è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti da altra legislazione vigenti alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro con l’esonero di 0,80% sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore previsto dalla Legge di Bilancio 2022. Laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% in forza della previsione in trattazione e, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 0,8 punti percentuali. Inoltre valgono le medesime considerazioni circa la cumulabilità rispetto all’esonero contributivo aggiunto del 1,2% (pertanto totale 2,0%) per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 così come introdotto dal recente Decreto Aiuti-bis. |
Istruzioni operative | I datori di lavoro per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo50% INPS dovranno inoltrare all’ente di previdenza apposita istanza. L’Inps autorizza l’applicazione dell’esonero in oggetto solo dopo avere verificato la spettanza dello stesso, ovvero la natura privatistica del datore di lavoro e l’effettivo rientro della lavoratrice madre in servizio, dopo la fruizione del congedo di maternità. Il codice di autorizzazione sarà attribuito a decorrere dal mese di rientro della lavoratrice madre e per la durata di 12 mesi. Per i rapporti di lavoro domestico verranno fornite istruzioni con successivo messaggio. |