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Congedo di maternità nel lavoro domestico

Sei una lavoratrice domestica e hai scoperto di essere in dolce attesa?

Ti starai dunque chiedendo se hai diritto anche tu al congedo obbligatorio dal lavoro e quindi all’astensione dallo stesso.

In questo articolo ti illustrerò cosa prevede la normativa per la maternità delle lavoratrici domestiche.

Le lavoratrici domestiche, al pari delle altre lavoratrici, sono esonerate dal prestare l’attività lavorativa durante il congedo obbligatorio di maternità.

Questo significa che la lavoratrice in gravidanza deve fruire di un periodo di astensione dal lavoro per i due mesi precedenti il parto e i tre mesi successivi la nascita del bambino.

Se le condizioni di salute della lavoratrice lo permettono e in caso di assenza di rischi per il nascituro, è possibile richiedere di fruire la maternità obbligatoria a partire da un mese precedente la data presunta del parto e fino a quattro mesi dopo l’effettiva nascita del neonato, oppure fruire interamente i cinque mesi di astensione obbligatoria interamente dopo la nascita del bambino.

In queste ultime ipotesi di astensione obbligatoria, il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro dovranno attestare che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

È prevista l’erogazione di una indennità economica?

Oltre all’astensione dal lavoro il Testo Unico sulla maternità e paternità ha previsto il riconoscimento di una indennità a carico dell’INPS per l’intero periodo, ovvero per i cinque mesi previsti.

L’indennità di maternità è pari all’80% della retribuzione giornaliera convenzionale settimanale per le lavoratrici domestiche.

Tale diritto è subordinato alla sussistenza di determinati requisiti.

Le lavoratrici domestiche hanno diritto all’indennità di maternità solo se nei 24 mesi precedenti il periodo di astensione obbligatoria risultano versati a loro carico 52 contributi settimanali, anche se relativi a settori diversi da quello del lavoro domestico, oppure almeno 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti.

Qualora la contribuzione versata non sia sufficiente al raggiungimento del requisito contributivo necessario per accedere alla tutela della maternità prevista per il lavoro domestico, tale contribuzione potrebbe tuttavia risultare utile per l’accesso all’assegno di maternità dello Stato.

Come si presenta la domanda?

Per poter percepire l’indennità di maternità da parte dell’INPS, la lavoratrice domestica deve presentare apposita domanda prima dell’inizio del periodo di astensione per maternità e, in ogni caso, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità.

La presentazione della domanda può essere fatta in autonomia direttamente sul portale www.inps.it accedendo con Pin dispositivo o Spid, oppure contattando telefonicamente il contact center o rivolgendosi agli enti di patronato e intermediari dell’istituto.

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Tags:

#lavorodomestico, #maternità

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