Il congedo parentale SARS CoV-2 consiste in un periodo di astensione dal lavoro da poter richiedere nel caso in cui il proprio figlio sia infetto da Sars Cov-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa.
Può essere richiesto dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti alla gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS per assistere il proprio figlio convivente minore di 14 anni tramite apposita domanda da effettuare all’INPS.
Durante il periodo di congedo parentale Covid-19 il genitore ha diritto ad una indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito se lavoratore autonomo iscritto all’INPS.
L’astensione può essere richiesta anche dai genitori con figli di età compresa tra i 14 anni e i 16 anni, in questo caso non viene riconosciuta alcuna indennità e la domanda va presentata ai soli datori di lavoro.
Il congedo parentale SARS CoV-2 può essere richiesto in modalità oraria, alternativamente con l’altro genitore, o in modalità giornaliera.
Particolare attenzione va posta sulle situazioni di compatibilità e di incompatibilità che possono verificarsi.

Situazioni di compatibilità del congedo parentale SARS CoV-2 in modalità giornaliera
Il congedo parentale SARS CoV-2 è compatibile nel caso in cui l’altro genitore convivente sia in:
- Malattia
- Maternità/Paternità (per figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità)
- Ferie
- Soggetti “fragili”
- Permessi e congedi ai sensi della Legge 104/92 (anche per lo stesso figlio)
- Inabilità e pensione di invalidità
- Genitore di altri figli avuti da altri soggetti
- Svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (Smart Working)
Situazioni di incompatibilità del congedo parentale SARS CoV-2 in modalità giornaliera
Il congedo parentale Covid-19 è incompatibile nel caso in cui l’altro genitore convivente sia in:
- Congedo parentale SARS Cov-2
- Congedo per figli conviventi di età compresa tra i 14 e i 16 anni
- Congedo parentale
- Riposi giornalieri della madre o del padre
- Cessazione e sospensione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa
- Part time o lavoro intermittente
Situazione di compatibilità e incompatibilità del congedo in modalità oraria
La fruizione del Congedo parentale SARS CoV-2 su base oraria prevede le stesse compatibilità e incompatibilità previste per la fruizione su base oraria.
In aggiunta, il congedo parentale SARS CoV-2 su base oraria è compatibile (purché le ore richieste per la stessa giornata non si sovrappongano) per i seguenti casi di fruizione dell’altro genitore di:
- Congedo parentale a ore dell’altro genitore convivente
- Congedo parentale a ore
- Riposi giornalieri della madre o del padre
- Integrazione salariale per riduzione dell’orario di lavoro
- Permessi di cui all’articolo 33, commi 2, 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, decreto legislativo n. 151/2001, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate
Infine la fruizione oraria del Congedo Parentale SARS CoV-2 risulta incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore per lo stesso minore.