In data 31 gennaio 2023 scade il termine per il versamento del premio annuale di 24€ contro gli infortuni in ambito domestico.
Di cosa si tratta?
Si tratta di una assicurazione contro gli infortuni domestici rivolta per tutti coloro che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo.
Chi è obbligato ad assicurarsi?
È obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico colui che:
- ha un’età compresa tra i 18 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 i 67 anni compiuti;
- svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa;
- non è legato da vincoli di subordinazione;
- presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.
Cosa si intende per ambito domestico?
L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni.
Sono tutelate anche le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano. E’, invece, escluso l’infortunio in itinere.
I criteri che definiscono il nucleo familiare sono il matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi e coabitazione.
Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).

Entro quando deve avvenire il versamento del premio?
Il premio assicurativo deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno per avere la copertura assicurativa con decorrenza dal 1° gennaio e senza soluzione di continuità con l’anno precedente.
Se, invece, il pagamento è effettuato dopo il 31 gennaio l’assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.
Il premio è annuale e non è frazionabile ed è pari a € 24,00 annui.
Per effettuare il pagamento del premio assicurativo deve essere utilizzato unicamente l’Avviso di pagamento PagoPA che viene elaborato dai sistemi dell’INAIL e che viene reso disponibile nei servizi online messi a disposizione dall’INAIL.
Sono previste sanzioni?
Si, chi possiede i requisiti di legge ma non paga l’assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte dell’Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all’equivalente del premio (24,00€).
In caso di infortunio quali prestazioni economiche spettano all’assicurato?
In caso di infortunio spettano all’assicurato prestazioni economiche che si differenziano a seconda della gravità dell’evento occorso.
Nello specifico:
- Prestazione una tantum, di importo fisso pari a 337,41€, per inabilità permanente compresa tra il 6% e il 15%;
- Rendita diretta per inabilità permanente non inferiore al 16%, la rendita oscilla da un minimo di 119,23 euro, per inabilità del 16%, ad un massimo di 1.454,08 euro, per inabilità del 100%;
- Assegno per assistenza personale continuativa, attualmente l’importo dell’assegno è pari a 585,51 euro;
- Rendita ai superstiti, l’ammontare della rendita mensile erogata ai superstiti non può superare l’intero importo della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria che è pari 1.454,08 euro;
- Assegno una tantum per infortunio mortale, l’importo dell’assegno è attualmente pari a 10.742,76 euro;
- Beneficio fondo vittime gravi infortuni, attualmente l’importo varia da un minimo di 6.000,00 euro nel caso di un unico superstite a un massimo di 22.400,00 euro nel caso di più di 3 superstiti (da ripartire in parti uguali fra i superstiti).