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Apprendistato professionalizzante

L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:

  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • apprendistato professionalizzante;
  • apprendistato di alta formazione e ricerca.

In questo articolo mi soffermo a delineare cosa si intende per apprendistato professionalizzante.

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato in tutti i settori di attività, pubblici o privati, attraverso l’assunzione di soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni di età.

Vi è un’eccezione per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226 del 2005, il quale prevede la possibilità di stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante a partire dal diciassettesimo anno di età del lavoratore.

L’utilizzo di questa forma contrattuale è finalizzato alla formazione e qualificazione professionale del giovane lavoratore.

I CCNL prevedono a tal fine i profili e le qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento.

I CCNL stabiliscono, a seconda del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione  della  formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali  e specialistiche, nonché  la  durata  anche  minima  del  periodo  di apprendistato, che non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura  dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio. Il monte ore della formazione varia a seconda del titolo di studio posseduto dal giovane lavoratore, nello specifico:

  • 120 ore se in possesso di Licenza media – elementare – nessun titolo di studio
  • 80 ore se in possesso di Licenza superiore (diploma o qualifica professionale)
  • 40 ore se in possesso di Laurea

La regione comunica al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste.

Infine, per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i CCNL possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

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Tags:

#apprendistato, #aziende, #lavoratori

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